Decreto per la determinazione degli atti di straordinaria amministrazione per le persone giuridiche soggette al Vescovo diocesano

Tenuto conto della necessità di definire e determinare quanto stabilito dal can. 1281 §2 CJC;

considerato il disposto dei can. 1291 e 1295 CJC, relativi – rispettivamente – alle alienazioni e ai negozi che possono peggiorare lo stato patrimoniale delle persone giuridiche pubbliche e la Istruzione in materia amministrativa della CEI — Conferenza Episcopale Italiana;

visto il can. 1297 CJC, relativo alle locazioni, con le ulteriori determinazioni contenute nella Delibera n. 38 della Conferenza Episcopale Italiana ciel 21 settembre 1990;

viste le determine assunte dalla Conferenza Episcopale Italiana con delibera n. 20 del 27 marzo 1999, per determinare le competenze di cui al can. 1292 §1 CJC;

vista la surricordata Istruzione in materia amministrativa della Conferenza Episcopale Italiana, pubblicata il 1º settembre 2005;

attesa la necessità di aggiornare le disposizioni in materia promulgate dal mio predecessore in data 26 luglio 2015 (Reg. Decr. N. 17/ 2015)

udito il Collegio dei Consultori in data 29 maggio 2023 ed il Consiglio Diocesano per gli Affari Economici in data odierna;

con il presente atto, avvalendoci della nostra potestà ordinaria,

S T A B I L I A M O

che sono da considerarsi atti di straordinaria amministrazione, per le persone giuridiche a Noi soggette (eccezion fatta per l’I. I. S. C. di Taranto e Castellaneta, per il quale vige altra normativa), e per i quali deve ottenersi, sub poena invaliditatis actus, l’autorizzazione scritta del’Ordinario del luogo, i seguenti atti:

  1. l’alienazione di beni immobili di qualunque valore;
  2. l’alienazione di beni mobili di valore superiore a un quinto della somma minima stabilita dalla Conferenza Episcopale Italiana per gli atti di cui al can. 1291 §1 CJC;
  3. ogni disposizione pregiudizievole per il patrimonio e ogni atto di costituzione di diritti reali in re propria o aliena o di diritti di garanzia reale e/o personale, quali – a mero titolo d’esempio e senza che la seguente elencazione debba ritenersi esaustiva – la concessione del diritto di usufrutto, di uso e/o di abitazione, di diritto di superficie, di servitù, di enfiteusi o affrancazione di enfiteusi, di ipoteca, pegno, fideiussione, nonché ogni atto di costituzione di diritti personali di godimento quali – a mero titolo d’esempio e senza che la seguente elencazione debba ritenersi esaustiva – la stipula di contratti di comodato o locazione;
  4. l’acquisto a titolo oneroso di immobili;
  5. la mutazione della destinazione d’uso ed urbanistica di immobili;
  6. la locazione di qualsivoglia immobile di proprietà ecclesiastica;
  7. l’accettazione di donazioni, eredità e legati, siano essi puri o onerati in qualsiasi modo, come anche fondazioni e pie volontà autonome e non autonome;
  8. la rinuncia a donazioni, eredità, legati e diritti in genere;
  9. l’esecuzione di lavori di costruzione, ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo, e di straordinaria manutenzione di qualunque valore;
  10. ogni atto relativo a beni immobili o mobili di interesse artistico, storico o culturale;
  11. l’inizio, il subentro o la cessione di attività imprenditoriali o commerciali
  12. la costituzione, l’acquisizione o la partecipazione in società, associazioni, fondazioni o comitati di qualunque tipo, compresa l’adesione ad enti già costituiti;
  13. le convenzioni da stipularsi con enti pubblici e privati per qualunque line, che preveda o meno una forma di lucro per l’ente ecclesiastico;
  14. la costituzione di un ramo di attività O.N.L.U.S., I.N.L.U.S., E.T.S. o la richiesta di tali qualifiche;
  15. la contrazione di debiti di qualsiasi tipo con istituti di credito, persone giuridiche, enti di fatto, persone fisiche;
  16. la decisione di nuove voci di spesa rispetto a quelle indicate nei preventivi approvati, qualora incidano per una somma superiore a un decimo dell’intero;
  17. l’assunzione di personale dipendente e la stipulazione di contratti per prestazioni non aventi carattere occasionale;
  18. l’introduzione di un giudizio avanti le autorità giudiziarie, i collegi arbitrali e le giurisdizioni amministrative e speciali dello Stato o l’intervento in una lite sia per litisconsorzio sia come terzo;
  19. l’ospitalità permanente a qualsiasi persona non facente parte del clero parrocchiale nella casa canonica.

 

Al Nostro Cancelliere vescovile diamo mandato di rendere nota la presente disposizione nei confronti di tutti coloro che ne sono destinatari.

 

Dato a Castellaneta, presso la Curia vescovile, addì 21 giugno 2023, memoria di San Luigi Gonzaga.

 

+ Sabino IANNUZZI
Vescovo di Castellaneta

Sac. Domenico L. GIACOVELLI
Cancelliere vescovile

21-06-2023