Decreto di approvazione e promulgazione dello Statuto e Regolamento del Consiglio Pastorale Parrocchiale

«La parrocchia è presenza ecclesiale nel territorio, ambito dell’ascolto della Parola, della crescita della vita cristiana, del dialogo, dell’annuncio, della carità generosa, dell’adorazione e della celebrazione. Attraverso tutte le sue attività, la parrocchia incoraggia e forma i suoi membri perché siano agenti dell’evangelizzazione. È comunità di comunità, santuario dove gli assetati vanno a bere per continuare a camminare, e centro di costante invio missionario».
(Papa Francesco, Evangelii gaudium, 28)

Nella lettera “Non ardeva in noi il nostro cuore?” indirizzata alla nostra Diocesi per il nuovo anno pastorale, abbiamo scritto che «In ogni comunità non possono mancare spazi di ascolto condivisi: da quelli istituzionali (i Consigli Pastorali e degli Affari Economici) a quelli informali, consapevoli che dall’ascolto nasce ogni possibile passo di cura, così come ulteriori luoghi di discernimento».

Desiderando, quindi, incoraggiare la dimensione sinodale attraverso la cooperazione dei fedeli laici all’interno del dinamismo vitale delle comunità parrocchiali;

dovendo provvedere al rinnovo dei Consigli Pastorali Parrocchiali al termine dei cinque anni stabiliti dall’art. 10 dello Statuto diocesano del Consiglio Pastorale Parrocchiale approvato dal mio Predecessore in data 18 ottobre 2018;

a norma del can. 536 CJC, nel quale si indica espressamente che in ciascuna Parrocchia il Vescovo possa costituire il Consiglio Pastorale Parrocchiale;

udito il parere del Nostro Vicario generale e del Consiglio episcopale;

omnibus coram Domino perpensis necnon servatis de iure servandis;

avvalendoCi delle Nostre Facoltà Ordinarie,

APPROVIAMO E PROMULGHIAMO

in forma specifica lo STATUTO DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE con l’annesso REGOLAMENTO, allegati al presente Decreto, disponendone l’obbligatorietà in tutte e singole le Parrocchie della Diocesi di Castellaneta, revocato ogni uso contrario.

Inoltre, intendendo favorire un unitario avvio nell’applicazione dei nuovi strumenti normativi,

DISPONIAMO

che – a tenore dell’art. 10 del Regolamento del Consiglio Pastorale Parrocchiale – ad ogni Parrocchia sia data facoltà di organizzare le elezioni dei membri laici nella seconda o terza domenica di Avvento dell’anno del Signore 2023.

I nuovi Consigli Pastorali Parrocchiali siano presentati alla comunità parrocchiale durante una celebrazione eucaristica di domenica 7 gennaio 2024.

 

Al Nostro Cancelliere vescovile diamo mandato perché notifichi, a norma di diritto, il presente Atto agli interessati.

Castellaneta, dalla Curia Vescovile, giovedì 9 novembre dell’anno del Signore 2023
Festa della Dedicazione della basilica Lateranense
Secondo del Nostro Episcopato Castellanetano.

+ Sabino Iannuzzi
Vescovo di Castellaneta

Sac. Oronzo Marraffa
Cancelliere Vescovile

 

STATUTO DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE

I. COSTITUZIONE

Art. 1

In ciascuna Parrocchia della Diocesi di Castellaneta è costituito il Consiglio Pastorale Parrocchiale (CPP), secondo gli orientamenti del Concilio Vaticano II e le indicazioni del Canone 536 del Codice di Diritto Canonico.

II. NATURA E FINALITÀ

Art. 2

Il CPP è presieduto dal Parroco. In esso i fedeli, insieme con coloro che partecipano alla cura pastorale della Parrocchia in forza del proprio ufficio, collaborano nel promuovere l’attività pastorale. Il CPP è organismo consultivo retto dalle norme stabilite dal Vescovo diocesano.

Art. 3

Al CPP spetta elaborare il progetto pastorale della Parrocchia in sintonia con il piano pastorale diocesano. In particolare è compito del CPP:

  1. recepire il piano pastorale della Diocesi e individuare il modo di tradurlo nella programmazione parrocchiale annuale;
  2. approfondire la conoscenza della realtà ecclesiale e sociale del proprio territorio;
  3. valorizzare lo spirito di comunione nelle diverse realtà aggregative ecclesiali presenti nella Parrocchia;
  4. promuovere il dialogo con le Istituzioni sociali, culturali ed educative presenti sul territorio;
  5. verificare il cammino compiuto dalla comunità nel suo insieme e il lavoro svolto negli ambiti pastorali.

A. Composizione

Art. 4

Il CPP è composto da membri di diritto, da fedeli laici eletti dalla comunità parrocchiale e da altri membri nominati dal Parroco.

Art. 5

Sono membri di diritto del CPP:

a) il Parroco;
b) i vicari parrocchiali;
c) i presbiteri e i diaconi operanti nella parrocchia per mandato del Vescovo;
d) almeno un rappresentante delle comunità di vita consacrata impegnate nella pastorale parrocchiale;
e) eventuale componente del Consiglio Pastorale Diocesano;
f) i referenti parrocchiali dei settori: catechesi, liturgia, carità;
g) un rappresentante delle realtà aggregative ecclesiali presenti e/o operanti in Parrocchia;
h) un rappresentante del Consiglio Parrocchiale per gli affari economici, designato dallo

Art. 6

In riferimento agli abitanti, il numero dei membri – tra eletti e designati dal Parroco – è orientativamente così stabilito a discrezione del Parroco:

per le parrocchie fino a 2.000 abitanti: 3 laici;
per le parrocchie fino a 5.000 abitanti: da 3 a 6 laici;
per le parrocchie oltre i 5.000 abitanti: da 6 a 9 laici.

B. Requisiti

Art. 7

Possono essere membri del CPP coloro che, avendo completato l’Iniziazione Cristiana, abbiano compiuto sedici anni, siano canonicamente domiciliati in Parrocchia o stabilmente la frequentino. Nel compilare le liste, il Parroco abbia cura di verificare l’idoneità dei candidati.

Art. 8

Elettori sono tutti i battezzati che abbiano compiuto i sedici anni e siano domiciliati nella parrocchia o che stabilmente la frequentino.

C. Designazione

Art. 9

Due terzi dei membri di cui all’art. 6 sono eletti dalla comunità parrocchiale dopo una conveniente preparazione; un terzo è scelto dal Parroco al fine di integrare la composizione del Consiglio in modo che rappresenti le diverse componenti, avendo cura che sia rappresentata ciascuna realtà aggregativa ecclesiale presente e/o operante in Parrocchia.

D. Durata

Art. 10

Il CPP rimane in carica cinque anni e si rinnova allo scadere del mandato.

I membri eletti e quelli scelti dal Parroco non possono far parte del Consiglio per più di due mandati consecutivi. Per un terzo mandato sarà necessario il parere favorevole del Vescovo.

Il CPP termina le sue funzioni quando cessa l’ufficio del Parroco.

Il nuovo Parroco, all’inizio del suo ministero, può rinnovare il Consiglio oppure confermarlo fino alla naturale scadenza quinquennale diocesana.

III. IL CONSIGLIO PASTORALE

A. Struttura

Art. 11

Il CPP si articola in: Assemblea – Presidente – Segretario.

a) L’Assemblea è costituita da tutti i membri del CPP.
b) Il Presidente dell’Assemblea è il Parroco.
c) Il Segretario è nominato dal Parroco, tra i membri del CPP.

Possono essere istituite Commissioni, stabili o occasionali, composte da membri dello stesso Consiglio e da persone, anche esterne al Consiglio, scelte per capacità ed esperienza. Le Commissioni hanno il compito di seguire un settore particolare della pastorale.

Il Parroco, se lo ritiene opportuno, può costituire un Ufficio di Presidenza.

B. Convocazione

Articolo 12

Il CPP è convocato in sessione ordinaria dal Parroco almeno tre volte in un anno. Può essere convocato in sessione straordinaria dal Parroco o su richiesta della maggioranza assoluta dei membri.

C. Decadenza dei Membri

Articolo 13

§ 1. I singoli consiglieri decadono dall’incarico:
a) per dimissioni motivate e presentate per iscritto al Parroco, il quale, accettandole, ne rende partecipe il Consiglio;
b) per cessazione dall’incarico, nel caso dei membri di diritto;
c) per sopraggiunta mancanza di idoneità;
d) per assenza dalle riunioni, senza giustificato motivo, per tre sessioni consecutive.

§ 2. La loro decadenza deve essere dichiarata dal Consiglio e comunicata agli interessati dal Segretario.

§ 3. I membri uscenti saranno sostituiti come segue:
a) se membro di diritto, da chi succede nell’ufficio o nell’incarico;
b) se membro eletto, da chi immediatamente segue per numero di voti;
c) se membro designato, da altre persone scelte dal Parroco.

D. Incompatibilità

Articolo 14

§1. E’ incompatibile la carica di componente del CPP con quella di componente delle assemblee elettive a tutti i livelli (Parlamento, Regione, Comune) e con l’assunzione di incarichi negli organi esecutivi (sindaco, presidente di giunta, assessore) della Regione e di altri enti locali.

§ 2. I membri del CPP che accettano la candidatura nelle suddette assemblee elettive saranno sospesi dall’incarico dalla data della presentazione delle liste alla data della proclamazione degli eletti. Nel caso di mancata elezione potranno rientrare a tutti gli effetti nel CPP, mentre nel caso di elezione decadono dalla carica e si provvederà alla loro sostituzione ai sensi dell’art. 13 del presente Statuto.

§ 3. I membri del CPP che assumano incarichi negli organi esecutivi della Regione o di altri enti locali decadono dalla carica; la loro sostituzione sarà effettuata secondo quanto disposto dall’art. 13 § 3 del presente Statuto.

IV. RAPPORTI CON LA COMUNITA’ PARROCCHIALE

Articolo 15

§ 1. II CPP studierà gli strumenti più idonei per conservare e accrescere il rapporto di corresponsabilità e rappresentatività che lo lega alla comunità parrocchiale.

§ 2. Nel corso dell’anno pastorale, e nelle forme ritenute di volta in volta più opportune, il CPP illustrerà alla stessa comunità le attività svolte e quelle programmate.

V. NORME FINALI

Articolo 16

L’interpretazione del presente Statuto è riservata all’Ordinario Diocesano, il quale solo può dare il significato autentico delle norme contenute in esso. Per quanto non contemplato nel presente Statuto, si applicano le Norme e i Principi generali del Codice di Diritto Canonico e le disposizioni del diritto particolare.

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE

IL PRESIDENTE

Art. 1 – Spetta al Presidente:

a) convocare il Consiglio;
b) stabilire l’ordine del giorno in collaborazione con il Segretario;
c) aver cura che la comunità parrocchiale sia informata delle discussioni e/o proposizioni del CPP.

A seconda delle esigenze, il Presidente potrà scegliere di costituire un Ufficio di Presidenza, composto dallo stesso e da altri membri eletti tra i componenti dell’Assemblea.

IL SEGRETARIO

Art. 2 – Spetta al Segretario:

a) tenere l’elenco aggiornato dei Consiglieri;
b) trasmettere ai Membri l’avviso di convocazione e il relativo ordine del giorno sette giorni prima della riunione, salvo particolare urgenza;
c) annotare le assenze e riceverne l’eventuale giustificazione;
d) ricevere le richieste per la convocazione straordinaria e le proposte per l’ordine del giorno;
e) redigere il verbale delle riunioni e tenere aggiornato l’archivio del Consiglio, da depositarsi presso l’archivio parrocchiale.

LE COMMISSIONI

Art. 3 – È compito delle Commissioni eventualmente istituite:

a) studiare, nell’ambito della competenza determinata dal Consiglio pastorale, i problemi pastorali della Parrocchia e indicarne le opportune soluzioni alla luce del Piano pastorale diocesano;
b) riferire i risultati del proprio lavoro al CPP.

La designazione dei membri delle Commissioni spetta al CPP. Di esse possono far parte parrocchiani anche non appartenenti al CPP.

LO SVOLGIMENTO DELLE SESSIONI

Art. 4 – Il CPP, convocato dal Parroco in sessione ordinaria, come già disposto dall’Art. 12 dello Statuto, potrà essere convocato in sessione straordinaria dallo stesso Parroco o su richiesta della maggioranza assoluta dei membri. I Consiglieri, che richiedono la convocazione straordinaria, dovranno presentare richiesta scritta al Segretario, precisando i temi da mettere all’ordine del giorno. Alla convocazione saranno allegati anche eventuali documenti preparatori.

È opportuno che le date delle sessioni ordinarie del CPP siano previste nel calendario parrocchiale annuale e portate a conoscenza dell’intera Comunità parrocchiale.

Alle singole sessioni potranno prendere parte persone esterne al CPP, appositamente invitate per ragioni di competenza o esperienza, per relazionare su uno o più punti all’ordine del giorno.

Le giustificazioni delle assenze vanno presentate personalmente al Parroco o al Segretario.

Art. 5 – Per la validità delle sessioni è richiesta la presenza della maggioranza assoluta dei membri del Consiglio.

Ogni sessione deve prevedere:

a) un breve momento di preghiera;
b) un momento formativo;
c) la lettura e I’approvazione del verbale della seduta precedente;
d) la presentazione degli argomenti in discussione da parte del Parroco o di un suo delegato;
e} un breve resoconto della situazione finanziaria della Parrocchia, presentato dal rappresentante del Consiglio Parrocchiale per gli affari economici.

In caso di argomenti elaborati da una Commissione, il relatore sarà designato dalla Commissione stessa.

Art. 6 – I verbali del Consiglio, conservati in apposito registro, devono portare la sottoscrizione del Parroco e del Segretario del Consiglio stesso e devono essere approvati nella seduta successiva. I consiglieri presenti alla seduta precedente hanno facoltà di chiedere che siano apportate al verbale da approvare eventuali correzioni e/o integrazioni.

Ogni consigliere ha facoltà di chiedere, nella seduta in corso, che siano messe a verbale tutte le osservazioni che ritiene opportuno fare.

Art. 7 – I consiglieri, eletti e designati dal Parroco, che non possono prendere parte ad una sessione del Consiglio, non possono delegare alcuno al proprio posto; possono far pervenire al
Segretario, per iscritto, le proprie considerazioni sui punti posti all’ordine del giorno.

ELEZIONE DEI MEMBRI LAICI

Art. 8 – Il Parroco nomina 4 persone che insieme a lui formano la Commissione elettorale. E compito di tale Commissione:

a) stilare le liste dei candidati;
b) provvedere a dare pubblica conoscenza delle elezioni almeno quindici giorni prima;
c) provvedere a sensibilizzare la comunità circa il significato e il ruolo del CPP;
d) predisporre quanto è necessario per le operazioni di voto ed organizzarle, con la possibilità di avvalersi della collaborazione di persone esterne alla stessa Commissione;
e) ammettere al voto gli elettori in possesso dei requisiti previsti dall’Art. 8 dello Statuto;
f) al termine dello scrutinio la Commissione elettorale avrà cura di redigere un sintetico verbale con I’indicazione del numero dei votanti, dei voti ottenuti da ciascun candidato, delle eventuali schede nulle o bianche.

Art. 9 – Ove possibile saranno preparate tre liste di candidati, organizzate secondo le seguenti fasce d’età: dai 16 ai 35 anni, dai 36 ai 60 anni, oltre i 60 anni. Ogni lista conterrà un numero di candidati pari al doppio degli eleggibili.

Art. 10 – Agli elettori sarà consegnata la scheda elettorale contenente l’elenco completo dei candidati, divisi secondo le liste compilate per fasce d’età.

Le operazioni di voto avverranno a conclusione delle Celebrazioni Eucaristiche, compresa la vespertina del sabato, nella domenica decisa a livello diocesano.

Con l’ultima Celebrazione Eucaristica si considerano chiuse le elezioni.

Art. 11 – Ciascun elettore potrà esprimere una sola preferenza per ogni lista.

Più preferenze, all’interno della stessa lista, renderanno nullo il voto della lista.

Il voto va espresso segnando una croce accanto al nominativo del candidato prescelto.

Art. 12 – Risulteranno eletti coloro che avranno riportato il maggior numero di voti fino al raggiungimento del numero previsto. In caso di parità si ricorrerà al sorteggio.

Il risultato delle votazioni sarà portato a conoscenza della comunità parrocchiale.

Art. 13 – Il nuovo CPP viene presentato ufficialmente alla comunità entro un mese, durante una delle Celebrazioni Eucaristiche domenicali.