Decreto di revisione dello Statuto e Regolamento del Consiglio Pastorale Diocesano

Comunione e missione rischiano di restare termini un po’ astratti se non si coltiva una prassi
ecclesiale che esprima la concretezza della sinodalità in ogni passo del cammino e dell’operare, promuovendo
il reale coinvolgimento di tutti e di ciascuno. Vorrei dire che celebrare un Sinodo è sempre bello e importante,
ma è veramente proficuo se diventa espressione viva dell’essere Chiesa, di un agire caratterizzato da una
partecipazione vera.
E questo non per esigenze di stile, ma di fede. La partecipazione è un’esigenza della fede battesimale.
Come afferma l’Apostolo Paolo, «noi tutti siamo stati battezzati mediante un solo Spirito in un solo corpo»
(1 Cor 12,13). Il punto di partenza, nel corpo ecclesiale, è questo e nessun altro: il Battesimo. Da esso, nostra
sorgente di vita, deriva l’uguale dignità dei figli di Dio, pur nella differenza di ministeri e carismi e per questo, tutti sono chiamati a partecipare alla vita della Chiesa e alla sua missione.
(FRANCESCO, Discorso per l’inizio del percorso sinodale, 9 ottobre 2021)

In forza del Battesimo tutti sono chiamati a partecipare nella comunione alla missione della Chiesa nella diversità delle vocazioni e degli stati di vita, dei carismi e dei ministeri.

A seguito del Decreto per il riordino della Curia diocesana e per la costituzione del Consiglio Episcopale (Reg. Bull. N. 36 / 2023 del 1° settembre 2023);

a norma dell’art. 21 dello Statuto del Consiglio Pastorale della Diocesi di Castellaneta approvato in data 27 dicembre 2020 (Reg. Decr. N. 83 / 2020);

considerato quanto stabilito nei cann. 511-514 CC e dalle norme complementari;

udito il parere del Nostro Vicario generale e degli altri Nostri collaboratori;

avvalendoCi delle Nostre facoltà ordinarie,

abbiamo ritenuto opportuno – a norma dell’art. 21 dello Statuto del Consiglio Pastorale della Diocesi di Castellaneta – modificare l’art.5, § 3 del suddetto Statuto circa i membri di diritto del Consiglio Pastorale Diocesano della Diocesi di Castellaneta e gli artt. 2, lett. b, e 3 del Regolamento dello stesso Consiglio.

Il testo dell’art. 5, § 3 dello Statuto è così riformulato:

§3. Sono membri di diritto (durante munere):
il Vicario generale;
il Vicario episcopale per il settore dell’Evangelizzazione;
il Vicario episcopale per il settore della Carità;
il Presidente della Consulta diocesana delle Confraternite;
il Segretario della Consulta diocesana delle aggregazioni laicali;
il Presidente dell’Azione Cattolica diocesana.

Il testo dell’art.2, lett. b, del Regolamento è così riformulato:

b) Su una scheda si potranno esprimere tre preferenze tra i laici e, su un’altra scheda, due
preferenze tra i presbiteri, i diaconi e i religiosi membri del Consiglio.

Il testo dell’art. 3 del Regolamento è così riformulato:

Art. 3 – Il Segretario curerà la comunicazione con la comunità ecclesiale diocesana attraverso l’Ufficio diocesano per le comunicazioni sociali.

Lo Statuto ed il Regolamento del Consiglio Pastorale della Diocesi di Castellaneta, allegati al presente Decreto, costituiscono parte integrante del decreto medesimo.
Disponiamo, altresì, che entrino in vigore da questo stesso giorno e vincolando tutti coloro che vi sono tenuti ad osservarne scrupolosamente le disposizioni. Pertanto, abroghiamo ogni altra precedente disposizione in materia.

Al Nostro Cancelliere vescovile diamo mandato perché notifichi, a norma di diritto, il presente Atto agli interessati.

Dato a Castellaneta, presso la Nostra Curia Episcopale, 18 ottobre 2023, festa di San Luca evangelista.

+ Sabino Iannuzzi
Vescovo di Castellaneta

Sac. Oronzo Marraffa
Cancelliere vescovile

 

Allegato al Decreto del 18 ottobre 2023 – Reg. Bull. 58/2023

STATUTO DEL CONSIGLIO PASTORALE DIOCESANO

1. NATURA E FINALITA’

Art. 1
§ 1. E’ costituito nella diocesi di Castellaneta, il Consiglio Pastorale Diocesano (CPD) a norma del presente statuto, come organo consultivo permanente del Vescovo, segno della partecipazione e della corresponsabilità di tutti i battezzati all’unica missione salvifica della Chiesa.
§ 2. Esso si compone di presbiteri, diaconi, religiosi/se e soprattutto laici, ai sensi dei canoni 511-514 del CDC.

Art. 2
§ 1. Spetta al CPD, “sotto l’autorita del Vescovo, studiare, valutare e proporre conclusioni operative su quanto riguarda le attivita pastorali della diocesi” (can. 511).
§ 2. In particolare il CPD:
– collabora nell’elaborazione e applicazione degli orientamenti pastorali diocesani;
– esprime valutazioni e orientamenti pastorali sui problemi più urgenti della diocesi e presenta proposte concrete per la loro soluzione;
– offre il proprio parere su temi proposti dal Vescovo;
– verifica che le linee e gli orientamenti pastorali siano realizzati in diocesi.

Art. 3
I membri del CPD si impegnano a mettersi in ascolto e in dialogo con tutte le componenti della comunita diocesana (Vicarie, Parrocchie e realta ecclesiali), e a renderle partecipi del lavoro del Consiglio.

II. COMPOSIZIONE, DURATA IN CARICA

A. Composizione

Art. 4
Possono essere membri del CPD solo i fedeli in piena comunione con la Chiesa cattolica e che si distinguono per fede sicura, buoni costumi e prudenza (can. 512, §§1 e 3).

Art. 5
§ 1. L’Assemblea è composta da membri eletti, membri di diritto e membri nominati dal Vescovo.
§ 2. Sono membri eletti:
– due laici per ogni Vicaria, eletti nell’assemblea unitaria dei Consigli Pastorali Parrocchiali;
– una rappresentante eletta dalle Religiose presenti legittimamente in diocesi;
– un rappresentante eletto dai Religiosi presenti legittimamente in diocesi;
– un rappresentante indicato dall’èquipe del servizio di Pastorale giovanile;
§ 3. Sono membri di diritto (durante munere):
– il Vicario generale;
– il Vicario episcopale per il settore dell’Evangelizzazione;
– il Vicario episcopale per il settore della Carità;
– il Presidente della Consulta diocesana delle Confraternite;
– il Segretario della Consulta diocesana delle aggregazioni laicali;
– il Presidente dell’Azione Cattolica diocesana.
§ 4. Il Vescovo può nominare liberamente altri tre membri

B. Durata in carica

Art. 6
§ 1. I membri del CPD durano in carica cinque anni.
§ 2. Quando la sede diviene vacante, il CPD cessa (Can. 513, § 2).

Art. 7
§ 1. I singoli Consiglieri decadono dall’incarico:
– per dimissioni presentate per iscritto al Vescovo;
– per cessazione dell’incarico, nel caso di membri di diritto;
– per trasferimento ad altra diocesi, nel caso di religiosi o religiose;
– per assenza ripetuta, secondo quanto disposto dall’art. 12 di questo Statuto e dall’art. 8 del Regolamento;
§ 2. I Consiglieri decaduti vengono sostituiti in base all’ambito di rappresentanza come descritto nell’Art. 5, § 1. di questo Statuto.
§ 3. I Consiglieri subentrati ad altri nel corso del quinquennio decadono al termine di questo.

III. STRUTTURA

Art. 8
Il CPD si articola in:
1) Presidente
2) Assemblea;
3) Ufficio di Presidenza;
4) Segretario.

1) Il Presidente

Art. 9
Il Presidente dell’assemblea è il Vescovo, che la convoca e la presiede, affidandone la moderazione al vicario generale o ad altro incaricato per I’occasione.

2) L’Assemblea del CPD

Art. 10
Il CPD è convocato e presieduto dal Vescovo, si riunisce ordinariamente tre volte all’anno e straordinariamente ogni qualvolta lo decida il Vescovo o ne facciano richiesta almeno 2/3 dei suoi componenti (Can. 514).

Art. 11
L’Assemblea del CPD risulterà validamente costituita con la presenza della maggioranza assoluta dei Consiglieri.

Art. 12
I membri del CPD hanno il dovere di intervenire personalmente tutte le volte che il Vescovo li convoca; essi non possono farsi rappresentare, ad eccezione dei membri di diritto.

Art. 13
In particolari circostanze il Vescovo può costituire, scegliendo tra i membri del CPD, un gruppo di studio che affronti specifiche problematiche pastorali in stretta collaborazione con gli uffici pastorali diocesani.

3) Ufficio di Presidenza

Art. 14
L’Ufficio di Presidenza, presieduto dal Vescovo o dal Vicario generale, coordinato dal segretario, è costituito da cinque Consiglieri eletti dall’Assemblea per la durata del mandato del Consiglio Pastorale.

Art. 15
Spetta all’Ufficio di Presidenza:
– coadiuvare il Vescovo in tutto ciò che concerne l’attività del CPD verificandone il regolare funzionamento;
– collaborare alla stesura dell’ordine del giorno e preparare il materiale per gli argomenti da trattare in Assemblea.

4) Segretario

Art. 16
Il CPD ha un Segretario nominato dal Vescovo, scelto anche fuori dal Consiglio, nel qual caso non ha diritto di voto. In caso di assenza ad una assemblea, il segretario sceglie un suo sostituto tra i membri che compongono il CPD.

Art. 17
E’ compito del Segretario:
– tenere l’elenco dei Consiglieri, provvedendo agli adempimenti necessari per le sostituzioni nel corso del mandato del Consiglio Pastorale;
– curare la redazione e I’invio, nei termini stabiliti, dell’avviso di convocazione con l’ordine del giorno e gli eventuali documenti allegati;
– ricevere dai Consiglieri le richieste di convocazione straordinaria;
– tenere il registro delle presenze e segnalare le assenze all’Ufficio di Presidenza;
– stendere il verbale delle sessioni, raccogliere notizie e documentazioni riguardanti l’attività del Consiglio e tenere aggiornato I’archivio.

IV. RAPPORTI CON GLI ALTRI ORGANISMI E LA COMUNITA’ DIOCESANA

Art. 18
Pienamente inserito nella pastorale diocesana, il CPD ricerca gli opportuni collegamenti anche con gli altri organismi diocesani.

Art. 19
Il CPD cura il rapporto con la comunità diocesana anche attraverso I’informazione periodica tramite i mezzi della diocesi (il sito, il periodico diocesano….)

V. NORME FINALI

Art. 20
La partecipazione alle attività del Consiglio Pastorale è un servizio gratuito reso alla comunità ecclesiale.

Art. 21
Le norme del presente Statuto possono essere modificate dal Vescovo di propria iniziativa o su richiesta di almeno due terzi dei Consiglieri.

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO PASTORALE DIOCESANO IL CONSIGLIO PASTORALE

Art. 1 – Allo scadere del mandato del CPD, il Vescovo dà avvio con proprio decreto alle procedure necessarie per il rinnovo del Consiglio e, una volta avvenute le elezioni, lo costituisce per il nuovo quinquennio.

L’ASSEMBLEA E LE SUE FUNZIONI

Art. 2 – Il CPD, al momento dell’insediamento, propone al Vescovo i membri dell’Ufficio di Presidenza:
a) La scelta è a scrutinio segreto;
b) Su una scheda si potranno esprimere tre preferenze tra i laici e, su un’altra scheda, due preferenze tra i presbiteri, i diaconi e i religiosi membri del Consiglio;
c) Non può essere indicato il Vicario generale.

Art. 3 – Il Segretario curerà la comunicazione con la comunità ecclesiale diocesana attraverso il Sito diocesano e il periodico ADESSO.

CONVOCAZIONE, ORDINE DEL GIORNO E PREPARAZIONE DELLE SESSIONI

Art. 4 – Il Segretario cura la spedizione (anche soltanto mediante posta elettronica) dell’avviso di convocazione con l’ordine del giorno, almeno quindici giorni prima della riunione, per dare la possibilità di prepararsi ai lavori e di consultare, eventualmente, le realtà ecclesiali di competenza; all’avviso di convocazione viene allegata la bozza di verbale della riunione precedente.

Art. 5 – L’ordine del giorno delle sessioni è stabilito dal Vescovo, sentito l’Ufficio di Presidenza, tenendo presenti anche le eventuali proposte pervenute.

Art. 6 – Il CPD si riunisce secondo il calendario stabilito all’inizio dell’anno pastorale dall’ufficio di presidenza.

Art. 7 – Nel caso in cui i Consiglieri richiedono la convocazione dovranno presentare istanza scritta al Segretario, precisando i temi da mettere all’ordine del giorno. La convocazione dovrà essere fatta entro un mese dalla data in cui è stata presentata la richiesta.

Art. 8 – § 1. Le assenze vanno giustificate per iscritto.
§ 2. L’Ufficio di Presidenza verifica annualmente il registro delle presenze; dopo tre assenze consecutive non giustificate, valuterà le singole situazioni, richiamerà il consigliere per poi prendere le opportune decisioni, ivi compresa la proposta di sostituzione.
§ 3. In caso di ripetute assenze, anche giustificate, I’Ufficio di Presidenza si potra comportare come sopra.

LO SVOLGIMENTO DELLE RIUNIONI

Art. 9 – Le riunioni sono presiedute dal Vescovo che le modera direttamente o attraverso il Vicario generale.

Art. 10 – Il CPD delibera validamente, secondo le modalità precisate nei successivi articoli, quando è presente almeno la maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 11 – § 1. All’inizio di ogni riunione, dopo un momento di preghiera comune, viene approvato il verbale della riunione precedente dopo eventuali osservazioni o integrazioni.
§ 2. Il verbale deve essere approvato con votazione per alzata di mano.

Art. 12 – In sede di attuazione dell’ordine del giorno si curerà – a giudizio del Vescovo – che gli argomenti di una certa rilevanza o complessità siano illustrati al Consiglio mediante una relazione introduttiva.

Art. 13 – I Consiglieri assenti giustificati possono far pervenire al Segretario un loro intervento scritto sugli argomenti all’ordine del giorno e una sintesi dello stesso. Nell’ambito della discussione il Segretario può riferire degli interventi ricevuti, che vengono comunque messi a disposizione dell’assemblea. Le sintesi vengono invece recensite nel verbale.

Art. 14 – § 1. Gli interventi non debbono superare la durata di cinque minuti, salva diversa determinazione stabilita dal Vescovo.
§ 2. Ogni consigliere potrà presentare interventi scritti sugli argomenti all’ordine del giorno. In caso di assenza, l’intervento potrà essere letto dal segretario del Consiglio.
§ 3. Al termine della discussione il Vescovo potrà replicare agli intervenuti e formulerà, se del caso, le mozioni conclusive da sottoporre a votazione.

Art. 15 – § 1. Pur tenendo conto che il parere del Consiglio è consultivo, tuttavia vi possono essere occasioni in cui il Vescovo ritenga opportuno chiedere il parere dei presenti attraverso il voto.
§ 2. Le deliberazioni dell’assemblea risulteranno approvate se votate a maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 16 – § 1. Il voto verrà espresso, su richiesta del Vescovo, o per alzata di mano o per appello nominale o a scrutinio segreto.
§ 2. Dovrà essere espresso sempre a scrutinio segreto quando tale forma è richiesta dallo statuto e dal regolamento o da almeno un quinto dei presenti.
§ 3. Per le operazioni di voto a scrutinio segreto, verranno designati di volta in volta due scrutatori.

Art. 17 – Quando si tratti di elezioni di persone, in caso di parita di voti ottenuti, si ritiene eletto il più anziano d’eta.

Art. 18 – La discussione degli argomenti all’o.d.g. si ritiene non vincolata dal segreto, per il carattere comunionale del Consiglio Pastorale, salvo che il Vescovo non ponga qualche problema o questione sotto il vincolo del segreto (Can. 127, § 3).

NORME FINALI

Art. 19 – Le spese vive per il funzionamento del Consiglio Pastorale, delle Commissioni e dei gruppi di studio sono a carico della diocesi, previa intesa con I’Economato.