Visto il can. 495, § 1, del CJC che stabilisce che “In ogni diocesi si costituisca il consiglio presbiterale, cioè un gruppo di sacerdoti che, rappresentando il presbiterio, sia come il senato del Vescovo; spetta al consiglio presbiterale coadiuvare il Vescovo nel governo della diocesi, a norma del diritto, affinché venga promosso nel modo più efficace il bene pastorale della porzione di popolo di Dio a lui affidata”;
visto che la Nostra guida pastorale si concretizza principalmente attraverso l’operato dei sacerdoti dai quali – in pieno e fraterno accordo – abbiamo accolto le indicazioni formulate al fine di aggiornare gli strumenti normativi a disposizione del Consiglio Presbiterale Diocesano;
avendo consultato il Collegio dei Consultori in data 29 maggio e 6 settembre u.s., a seguito del riordino della Curia diocesana e della costituzione del Consiglio Episcopale in data 1° settembre 2023 (Reg. Bull. 36/2023), abbiamo ritenuto opportuno rivedere anche lo Statuto e il Regolamento del Consiglio Presbiterale promulgati dal mio predecessore in data 30 ottobre 2020 intervenendo su quelle norme per adeguarle ulteriormente alle effettive e concrete situazioni di questa Chiesa locale;
udito il consiglio del Vicario generale e dei Nostri collaboratori e tutto considerato coram Domino;
con il presente decreto, servatis de jure servandis, a norma del can. 496 CJC
APPROVIAMO E PROMULGHIAMO
STATUTO E REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO PRESBITERALE DELLA DIOCESI DI CASTELLANETA
che, allegati al presente, costituiscono parte integrante del decreto medesimo, disponendo, altresì, che entrino vigore da questo stesso giorno e vincolando tutti coloro che vi sono tenuti ad osservarne scrupolosamente le disposizioni. Pertanto, abroghiamo ogni altra precedente disposizione in materia.
Al Nostro Cancelliere vescovile diamo mandato perché notifichi, a norma di diritto, il presente atto.
Dato a Castellaneta, presso la Curia vescovile, addi 24 ottobre 2023.
+ Sabino Iannuzzi
Vescovo di Castellaneta
Sac. Oronzo MARRAFFA
Cancelliere vescovile
Allegato al Decreto del 24 ottobre 2023 – Reg. Bull. 60/2023
STATUTO DEL CONSIGLIO PRESBITERALE
I. NATURA E FINALITÀ
Art. 1 § 1. Il Consiglio Presbiterale della Diocesi di Castellaneta, istituito per la prima volta il 15 agosto 1969, esprime e realizza l’unità del Presbiterio con il Vescovo (cfr. Presbyterorum Ordinis, 7).
§ 2. E costituito da Presbiteri che rappresentano il Clero diocesano e religioso che opera nella Chiesa particolare di Castellaneta; ad esso spetta coadiuvare il Vescovo nel governo della Diocesi, a norma del diritto, affinché venga promosso nel modo più efficace il bene pastorale della porzione di popolo di Dio a lui affidato (can. 495, 8 1).
Art. 2
Il Consiglio Presbiterale è retto, oltre che dalle norme comuni del Codice di Diritto Canonico, dagli articoli del presente Statuto.
II. ARTICOLAZIONE
Art. 3
Il Consiglio Presbiterale si articola in Presidente, Assemblea, Segretario.
Il Presidente
Art. 4
Il Consiglio presbiterale è presieduto dal Vescovo diocesano, a cui spettano all’interno del Consiglio le attribuzioni affidategli dalla legge generale, nonché quanto espressamente previsto nel presente Statuto e nel presente Regolamento.
L’Assemblea
Composizione, designazione, elezione e costituzione
Art. 5
Il Consiglio Presbiterale è composto da 16 rappresentanti del Presbiterio diocesano, cosi individuati (can. 497 CJC):
a) 8 membri eletti da tutto il Presbiterio diocesano;
b) 5 membri di diritto, in ragione del loro ufficio:
il Vicario Generale, il Vicario episcopale per I’Evangelizzazione, il Vicario episcopale per il Clero e la Vita Consacrata, il Vicario episcopale per la Carità ed il Vicario episcopale per la Cultura;
c) 3 membri scelti liberamente dal Vescovo fra i Presbiteri.
Art. 6
Le modalità di costituzione della Commissione elettorale, le norme relative alle votazioni e ai ricorsi vengono stabilite dal Regolamento.
Art. 7
Fra i membri del Consiglio Presbiterale, il Vescovo ne nomina liberamente sei per costituire il Collegio dei Consultori, con i compiti determinati dal diritto (cfr. can. 502).
Art. 8
Su proposta del Vescovo, il Consiglio Presbiterale costituisce stabilmente un gruppo di cinque parroci, tra i quali il Vescovo, all’occorrenza, ne sceglie due per tare della rimozione di un parroco dal suo ufficio o dell’imposizione del suo trasferimento (can. 1742, § 1 e can. 1750).
Durata in carica, decadenza, subentro
Art. 9
Il Consiglio presbiterale nel suo insieme si rinnova ogni 5 anni (cfr. can. 501 §1).
Art. 10 §1. I singoli consiglieri decadono dall’incarico:
a) per dimissioni, presentate al Vescovo e da questi accettate;
b) per trasferimento ad altro incarico, nel caso dei membri di diritto che siano tali in ragione dell’ufficio ecclesiastico ricoperto;
c) per trasferimento ad altra casa religiosa fuori dal territorio diocesano, nel caso di Presbiteri religiosi;
d) per assenze ingiustificate, ai sensi dell’Art. 15;
e) per altre cause previste dal diritto.
§ 2. La sostituzione dei consiglieri decaduti avviene secondo le prescrizioni del Regolamento.
§ 3. I consiglieri così subentrati durano in carica fino allo scadere naturale del mandato del Consiglio.
§ 4. Il limite posto alla rielezione del medesimo Presbitero è dato da due mandati consecutivi.
Il Segretario
Art. 11
Il Consiglio Presbiterale ha un Segretario, nominato dal Vescovo fra i Presbiteri anche fuori dal Consiglio; nel qual caso, questi non ha diritto di voto.
Art. 12
E’ compito del Segretario:
a) tenere l’elenco aggiornato dei consiglieri, provvedendo agli adempimenti necessari per le sostituzioni nel corso del mandato del Consiglio Presbiterale;
b) curare la redazione dell’ordine del giorno;
c) ricevere le proposte per la formulazione dell’ordine del giorno e le richieste per la convocazione di riunioni straordinarie;
d) trasmettere ai membri del Consiglio, nei termini stabiliti l’avviso di convocazione, l’ordine del giorno delle riunioni ed i relativi strumenti di lavoro, la bozza del verbale della riunione precedente, da approvarsi nella riunione successiva e ogni altra documentazione utile o necessaria;
e) notare le assenze e ricevere I’eventuale giustificazione;
f) redigere il verbale delle riunioni, raccogliere notizie e documentazioni riguardanti l’attività del Consiglio e tenerne l’archivio;
g) dare lettura dei verbali per ottenerne I’approvazione dal Consiglio stesso e dal Presidente;
h) predisporre le operazioni necessarie per la trasmissione dei documenti anche con l’ausilio di strumenti informatici e gestire la relativa mailing list.
III. LE RIUNIONI
Convocazioni, partecipazione, assenze e giustifiche
Art. 13
Il Consiglio Presbiterale si riunisce in sessione ordinaria almeno tre volte l’anno, con cadenza quadrimestrale.
Art. 14
Il Consiglio Presbiterale può essere convocato in riunione straordinaria su iniziativa del Vescovo, anche senza l’osservanza delle normali formalità di convocazione, o su richiesta della maggioranza assoluta dei consiglieri.
Art. 15 §1. I membri del Consiglio Presbiterale hanno il dovere di partecipare personalmente tutte le volte che sono convocati; non possono quindi farsi rappresentare. La loro presenza è richiesta per tutta la durata della riunione.
§2. L’assenza deve essere giustificata in forma scritta o verbale al Segretario o al Vescovo. L’assenza ingiustificata alle riunioni del Consiglio per tre volte, anche non consecutive, comporta la decadenza, salvo diverso giudizio del Vescovo. Ordine del giorno e trattazione degli argomenti, parere e consenso.
Art. 16
L’ordine del giorno delle riunioni è stabilito dal Vescovo, sentiti il Vicario Generale e il Segretario. E’ in facoltà del Vescovo inserire argomenti di discussione durante le riunioni del Consiglio, anche se non presenti nell’ordine del giorno.
Art. 17
Il Vescovo inserirà nell’ordine del giorno eventuali argomenti, pertinenti al Consiglio (cfr. Art. 14), la cui trattazione è domandata dalla maggioranza assoluta dei membri del Consiglio, con richiesta scritta presentata al Segretario.
Art. 18
Il Vescovo può richiedere al Consiglio un parere su tematiche, anche puntuali, relative alla vita della Diocesi in generale e delle Vicarie in particolare, senza che sia necessario predisporre un documento preparatorio. Il consenso su determinati affari è richiesto solo nei casi espressamente previsti dal diritto comune.
Art. 19
Dovendo trattare argomenti che esigono una competenza specifica, il Vescovo può invitare alle sedute del Consiglio taluni esperti, chierici o laici, che illustrino gli aspetti del problema da trattarsi.
IV. NORME FINALI
Art. 20
Se il Consiglio Presbiterale non adempie il compito affidatogli per il bene della Diocesi, oppure ne abusa gravemente, può essere sciolto dal Vescovo. Entro un anno, però, il Consiglio Presbiterale deve essere ricostituito (can. 501, § 3).
Art. 21
Le norme del presente Statuto possono essere modificate dal Vescovo di propria iniziativa o su richiesta di almeno due terzi dei consiglieri.
REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO PRESBITERALE
1. COMPOSIZIONE
A) Ai fini del presente Statuto, il Presbiterio diocesano si intende formato da:
a) i Presbiteri secolari incardinati che esercitino in suo favore un qualche ufficio ecclesiastico espressamente loro affidato dall’Ordinario del luogo;
b) i Presbiteri secolari non incardinati che – dimorando stabilmente nel territorio della Diocesi da almeno tre mesi – esercitino in suo favore un qualche ufficio ecclesiastico espressamente loro affidato dall’Ordinario del luogo;
c) i Presbiteri religiosi che – essendo membri di diritto delle comunità religiose che dimorano in case religiose legittimamente erette nel territorio diocesano e dimorando stabilmente nel territorio della Diocesi – esercitino in suo favore un qualche ufficio ecclesiastico espressamente loro affidato dall’Ordinario del luogo;
d) i presbiteri religiosi che – dimorando almeno da tre mesi nel territorio della Diocesi pur senza essere membri di diritto delle comunità religiose che dimorano in case religiose legittimamente erette nel territorio diocesano – esercitino in suo favore un qualche ufficio ecclesiastico espressamente loro affidato dall’Ordinario del luogo.
B) I Sacerdoti che, al momento della indizione delle elezioni per il Consiglio presbiterale, occupano un ufficio ecclesiastico per il quale saranno membri di diritto dello stesso (cfr. art. 5, §1, b), sono solo dotati di voce attiva.
C) Nel caso si renda necessario nel corso del mandato del Consiglio Presbiterale sostituire qualcuno dei membri eletti, il Vescovo con proprio decreto lo nomina integrando cosi la composizione del Consiglio; il membro da inserire lo si individua fra i primi dei non eletti secondo I’ordinamento decrescente dei voti ottenuti; in caso di parità prevale il più anziano di ordinazione e, nel caso di pari data di ordinazione, il più anziano di eta.
D) Nella scelta del sostituto – per quanto possibile – si terra conto del fatto che colui che subentra dovrà essere un Presbitero secolare o religioso, a seconda di colui che venga ad essere sostituito.
2. MODALITÀ DELLE ELEZIONI
E) Allo scadere del mandato del Consiglio Presbiterale, il Vescovo da avvio con proprio decreto alle procedure necessarie per il rinnovo del Consiglio e, una volta avvenute le elezioni, lo costituisce con un nuovo decreto per il successivo quinquennio.
F) L’assemblea elettiva è convocata con un decreto del Vescovo o con lettera scritta a firma del Segretario uscente, o tramite e-mail almeno quindici giorni prima dalla data fissata; le votazioni vengono svolte ordinariamente durante una riunione di Clero.
G) Hanno diritto attivo e passivo di elezione in ordine alla costituzione del Consiglio Presbiterale tutti i membri del Presbiterio diocesano, come indicati alla lettera A) del presente Regolamento, salvo che non siano per altre cause ineleggibili o privati del diritto di voto.
H) Per favorire una ponderata e coscienziosa espressione di voto e per consentire agli impediti di partecipare all’elezione senza difficoltà, le votazioni possono avvenire, a richiesta degli interessati, per lettera, su scheda timbrata da inserire in una busta chiusa depositata non oltre una settimana prima nella Cancelleria della Curia. Le buste saranno aperte dagli Scrutatori all’inizio dello spoglio dei voti.
Il Presidente e gli Scrutatori sono nominati dal Vescovo (can. 173, 1).
Il Presidente dello scrutinio formulerà e firmerà insieme agli Scrutatori il Verbale delle operazioni. Uno degli scrutatori fungerà da attuario (can 173, 4).
Ogni elettore ha facoltà di esprimere cinque preferenze, pena l’invalidità della scheda.
Per essere eletti è sufficiente la maggioranza relativa dei suffragi. In caso di parità di voti è eletto colui che è più anziano per ordinazione; in caso di pari data di ordinazione, colui che è più anziano di eta.
I) Dopo la elezione, gli eletti necessitano della conferma scritta da parte del Vescovo diocesano.
L) Il ricorso circa la validità delle elezioni può essere presentato per iscritto da qualunque elettore al Vescovo entro 10 giorni dalla data con cui è stato notificato il Decreto di costituzione del Consiglio, secondo le norme generali per i ricorsi.
3. LO SVOLGIMENTO DELLE RIUNIONI
M) Il Segretario cura la spedizione dell’avviso di convocazione con I’ordine del giorno (anche soltanto mediante posta elettronica) almeno venti giorni prima della riunione, per dare la possibilità di prepararsi ai lavori e di consultare le Vicarie o le comunità religiose; all’avviso di convocazione viene allegata la bozza di verbale della riunione precedente.
N) Nel caso in cui siano i consiglieri a chiedere la convocazione, dovranno presentare istanza scritta al Segretario, precisando i temi da mettere all’ordine del giorno. La convocazione dovra essere fatta entro un mese dalla data in cui è stata presentata la richiesta.
O) Le riunioni sono presiedute dal Vescovo e moderate dal Vicario Generale.
Il Consiglio Presbiterale delibera validamente, secondo le modalità precisate nei successivi articoli, quando è presente almeno la maggioranza assoluta dei componenti.
All’inizio di ogni riunione, dopo un momento di preghiera comune, viene approvato per alzata di mano il verbale della riunione precedente letto dal Segretario, se non ci sono osservazioni o integrazioni da presentare.
I consiglieri assenti giustificati possono far pervenire al Segretario un loro intervento scritto sugli argomenti all’ordine del giorno e una sintesi dello stesso. Nell’ambito della discussione il Segretario può dare lettura degli interventi ricevuti, che vengono comunque messi a disposizione dell’assemblea. Le sintesi vengono invece recensite nel verbale.
P) La discussione degli argomenti all’ordine del giorno si ritiene non vincolata dal segreto, per il carattere comunionale del Consiglio Presbiterale, salvo che il Vescovo non ponga qualche problema o questione sotto il vincolo del segreto (can. 127, 3).
Q) II Consiglio Presbiterale vota ordinariamente per alzata di mano o per appello nominale, a giudizio del Vescovo. Vota, invece, a scrutinio segreto quando si tratta di elezioni, oppure su richiesta del Vescovo o di almeno un terzo dei presenti.
4. I RAPPORTI CON IL CONSIGLIO PASTORALE DIOCESANO
R) Tra il Consiglio Presbiterale e il Consiglio Pastorale diocesano si può stabilire un efficace collegamento mediante quelle vie ritenute più opportune. Rimane ferma la distinzione tra i due Consigli sul piano sia della identità dei due organismi sia su quello dell’oggetto da trattare.
Dato a Castellaneta, presso la Curia vescovile, addi 24 ottobre 2023.
+ Sabino Iannuzzi
Vescovo di Castellaneta
Sac. Oronzo MARRAFFA
Cancelliere vescovile